Alfa srl matura un credito di Euro 21.000,00 nei confronti di Beta srl per una fornitura di materiali, regolarmente consegnata e accettata senza riserve dalla destinataria.

Alfa srl emette la relativa fattura, regolarmente annotata nelle proprie scritture contabili.

Beta srl provvede al pagamento di un solo acconto di Euro 4.000,00 oltre Iva e poi delibera la propria messa in liquidazione.

Poco dopo Beta srl in liquidazione cede l’azienda a Gamma srl con contratto di cessione di azienda commerciale redatto per scrittura privata autenticata e nel quale viene espressamente precisato che tutti i crediti ed i debiti aziendali sorti anteriormente alla cessione faranno esclusivo carico al cedente. Nel contratto si precisava altresì l’assunzione a carico del cedente dell’obbligo di rifondere al cessionario quanto quest’ultimo fosse stato chiamato a pagare ai creditori sociali per effetto dell’art. 2560 c.c.

Nel contratto non veniva fatta specifica menzione del predetto debito nei confronti di Alfa srl, né venivano allegate le scritture contabili di Beta srl.

Dopo qualche mese dalla cessione, Gamma srl riceve la notifica di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Alfa srl, nei confronti di Beta srl in liquidazione e Gamma srl in solido tra loro per il pagamento del residuo importo del predetto credito pari ad Euro 17.000,00.

Al decreto ingiuntivo sono allegate solamente la fattura emessa da Alfa srl e l’estratto delle scritture contabili della medesima.

Gamma srl chiede al proprio legale se vi è margine per fare opposizione al predetto decreto ingiuntivo o se è costretta a pagare salvo poi il diritto di regresso nei confronti del cedente stante i patti relativi ai debiti aziendali contenuti nel contratto di cessione.

Cosa fareste per tutelare al meglio la posizione di Gamma srl?

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