Il caso di cui mi sono occupata e che è stato deciso dal Tribunale di Treviso, in estrema sintesi, è il seguente:

L’ambito è quello del diritto di famiglia e in particolare trattasi di un giudizio relativo alla modifica delle condizioni di divorzio.

La coppia protagonista è composta da due liberi professionisti: lui ingegnere, libero professionista con molteplici incarichi in varie società  per azioni e a responsabilità limitata.

Lei, notaio in attività.

Dopo una tormentosa separazione giudiziale e un divorzio iniziato sempre come giudiziale, gli ex coniugi si erano accordati  nel 2004 per conclusioni congiunte di divorzio, in base alle quali l’ex marito oltre a versare un assegno per il figlio minore (convivente con la madre a Treviso) avrebbe corrisposto un assegno di mantenimento per la ex moglie pari a €.1900,00 al mese.

Nel settembre del 2017, l’ex marito adisce il Tribunale di Treviso, chiedendo l’annullamento dell’assegno divorzile a favore della ex moglie, con tanto di condanna alla restituzione di quanto nel frattempo percepito, sul duplice assunto: 

1) in primis il ricorrente adduce le ragioni poste a fondamento della sentenza della 1° sezione della Corte di Cassazione n.11504/2017 e del conseguente revirement in ordine ai presupposti sia in tema di an che in tema di quantum per la concessione o meno dell’assegno di divorzio. Sostiene, infatti, che la Corte avrebbe stabilito i nuovi parametri per detto riconoscimento, legati all’assenza di mezzi adeguati o all’impossibilità di procurarseli in capo al soggetto richiedente l’assegno non con riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì sulla base del raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente medesimo.

2) in secondo luogo, lamenta il drastico peggioramento delle proprie condizioni economiche giunto sino al 40% in meno del reddito nel 2016 rispetto a quello del 2014 (anno del divorzio).

Chiede, infine, di poter versare direttamente nelle mani del figlio, che di lì a breve avrebbe raggiunto la maggiore età, le somme spettanti per il mantenimento ordinario dello stesso.

Il tutto a far data dalla domanda.  

 

Mi sono costituita per l’ex moglie contestando in toto le deduzioni avversarie e chiedendone conseguentemente l’integrale rigetto.

Le argomentazioni utilizzate si possono stigmatizzare in 4 punti.

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